STATUTO

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Novantanovepercento” con sigla “99%”, con sede in Palermo (PA), Piazza Don Bosco, 8/A, con durata illimitata.

L’Associazione ha per scopo la diffusione di un modello di cultura politica basato sulla cooperazione, sulla solidarietà, sull’equità, sulla trasparenza e sulla legalità, finalizzato al bene comune e concretizzato nella partecipazione civica diffusa. Si ispira ai valori della Costituzione della Repubblica italiana e specificamente alla promozione del 2° comma dell’art. 3.

A tal fine l’Associazione promuove ed organizza manifestazioni politiche, culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, e partecipa con propri associati a quelle promosse ed organizzate da altre Associazioni ed Enti Pubblici e Privati con scopi analoghi o comunque compatibili;
promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà svolgere attività editoriale, letteraria, e musicale, curando, direttamente o per mezzo di altre associazioni senza scopo di lucro, la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà servirsi di artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.

Art. 2 – per perseguire il fine sociale, l’Associazione può promuovere e realizzare la raccolta di donazioni in denaro ed in qualsiasi altra forma, da parte di privati ed enti pubblici, da destinare ai seguenti obiettivi:
a) realizzare, riparare, ristrutturare ed implementare opere e strutture pubbliche, in qualsiasi settore, con particolare attenzione per le necessità della scuola pubblica e dell’infanzia;
b) realizzare, praticare e valorizzare delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti, del turismo e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di attività su tutto il territorio nazionale;
c) collaborare e supportare associazioni o enti impegnati nella cura e nel supporto dei soggetti svantaggiati.

Art. 3 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra gli associati. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi associativi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4 – L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi associativi. L’Associazione destinerà i fondi raccolti esclusivamente per la realizzazione dei fini associativi.

Art. 5 – Tutti gli associati avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione; per iscriversi dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla. La domanda di iscrizione sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Associativi secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con terzi. Gli associati maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti gli associati iscritti da più di 30 giorni potranno votare ed essere eletti nelle cariche associative. I motivi di esclusione saranno stabiliti dal regolamento interno.

Gli organi dell’associazione sono eletti dall’assemblea degli associati a scrutinio segreto e con indicazione di preferenza singola. Avranno durata annuale e i componenti non potranno restare in carica per più di due mandati consecutivi.

L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’Assemblea degli associati. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere associati dell’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi. Il numero degli associati è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. Agli associati non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Gli associati hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli associati interessati ad esse.

Art. 6 – La quota associativa annuale verrà fissata dalla prima assemblea.

Art. 7 – La qualifica di associato si perde per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli associati e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività associativa. Tale decisione spetterà al Collegio dei probiviri su proposta del Consiglio direttivo; è ammesso appello all’Assemblea degli associati, che delibera a maggioranza qualificata, secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 8 – Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

– quote associative
– proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi ad associati e a terzi con attività marginali di carattere commerciale
– liberalità, contributi, lasciti e donazioni

Art. 9 – L’Associazione si doterà con delibera assembleare di specifico regolamento organizzativo per quanto riguarda le modalità associative, i poteri degli organi associativi, il diritto di voto, i criteri di ammissione ad associato e tutte le altre questioni relative alla vita associativa non previste dal presente statuto.

Art. 10 – La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 11 – L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia.

Art. 12 – L’Assemblea degli associati, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni, pur potendo partecipare all’Assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede associativa, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede associativa, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L’Assemblea elegge il Presidente dell’Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti gli associati regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri associati. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Possono partecipare all’Assemblea gli associati iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile. L’Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo degli associati. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Art. 13 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè l’1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale, insieme alle pezze d’appoggio, per essere consultato da ogni associato.

Art. 14 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza degli associati. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.

Art. 15 – Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 degli associati. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 16 – In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del regolamento interno, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.