MEZZA TRUFFA

Mezza truffa. Prendiamo spunto da questa definizione, proposta da Nicola Gratteri durante una delle numerose trasmissioni televisive in cui, in questi ultimi mesi, è stato chiamato a illustrare i dettagli della “riforma costituzionale” sulla quale saremo chiamati a votare il 22 e 23 marzo, e soprattutto a spiegare le ragioni per cui votare NO.
In particolare, la definizione di Gratteri si riferisce al sistema con il quale, secondo la modifica proposta dal governo, dovrebbero venire in futuro designati i tre organi di governo autonomo della Magistratura, che andrebbero a sostituire l’attuale unico organo di autogoverno destinato a garantire, in base alla stessa Costituzione, l’autonomia del potere giudiziario.
La modifica, approvata senza possibilità di modifiche parlamentari e senza la maggioranza qualificata di 2/3 delle sue camere richiesta dalla Costituzione stessa per superare la richiedibilità della consultazione popolare) si caratterizza anche per il metodo di elezione dei tre organi.
Attualmente, a norma dell’Art. 104 della Costituzione (uno dei ben 7 che verrebbero modificati) al CSM, presieduto dal Presidente della Repubblica, “spettano le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Quanto alla composizione, “ne fanno parte di diritto il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra Professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio”..
Questo, l’attuale dettato costituzionale, vanificato dal testo della riforma, che, per cominciare, all’Art. 104, sancisce la suddivisione fra “magistrati della carriera giudicante” e “magistrati della carriere requirente” e quindi istituisce due distinti CSM, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri. Ma va anche molto oltre, istituendo un’unica ”Alta Corte” a cui è attribuita la “giurisdizione disciplinare”.
In tutto questo, il punto più rilevante, anzi, il classico “dettaglio in cui si nasconde il diavolo”, è che l’attuale metodo della scelta dei membri del del CSM viene sostituito con un sistema teoricamente basato sul sorteggio, e che quindi può essere presentato come imparziale e neutro.
Purtroppo è qui che si viene a configurare quella che Nicola Gratteri non esita a definire una “mezza truffa”, in realtà pericolosamente vicina a potersi prestare, in prospettiva, ad una truffa intera.
Infatti, la nuova norma dispone che i membri “togati”, ossia i rappresentanti dei magistrati, dei nuovi CSM, vengono scelti per sorteggio fra tutti i magistrati in attività, in possesso dei requisiti da definire in una successiva norma di legge, mentre i membri cosiddetti “laici” vengono per metà nominati dal Presidente della Repubblica, e per metà sorteggiati da una lista di soggetti votata dal Parlamento, sempre tenendo presenti i requisiti di professionalità elencati del testo attuale della Costituzione all’Art. 104.
Il punto è che di questo fantomatico “sorteggio” non si sa nulla. Non è difficile capire che il numero dei componenti di questa “lista” scelta – non si sa ancora come – dalla politica è di primaria importanza per garantire l’imparzialità del sorteggio. Mentre i magistrati verranno sorteggiati in un serbatoio di circa 8.000 nomi (senza peraltro la garanzia che escano dall’urna i nomi dei più esperti e preparati), la lista compilata dal parlamento sarà necessariamente ristretta, e con ogni probabilità con ciascun nome sottoposto ad un vaglio politico.
Questo rischio concreto di ingerenza della politica in un organo così delicato come l’Alta Corte, specificamente incaricata, come abbiamo visto, della funzione disciplinare, non può e non deve passare inosservato come se fosse un dettaglio tecnico. Tanto più considerando che, mentre contro un eventuale provvedimento disciplinare del CSM un magistrato, attualmente, può presentare ricorso alla Corte di Cassazione, la nuova normativa esclude questa possibilità. Il ricorso può essere presentato soltanto alla stessa Alta Corte che ha emesso il giudizio, e questa (per quanto mitigata da qualche correttivo cosmetico) è una stortura giuridica probabilmente inesistente in qualunque ordinamento.
Quindi, ciò che viene presentato come un metodo di scelta asettico, imparziale, puramente statistico di designare i componenti di quelli che dovrebbero essere organi di garanzia, si presta in realtà a manovre opache a cui, come sappiamo, la politica è tutt’altro che estranea. Sarebbe un altro mezzo, più o meno sottile, di minacciare l’indipendenza del Potere Giudiziario – che, non dimentichiamolo, è la suprema garanzia del rispetto della legalità per tutti i cittadini – senza che questo costituisca in alcun modo un miglioramento di quelli che sono i reali problemi, e cioè i tempi della giustizia, sia civile, sia penale, allungati a dismisura soprattutto dalla semplice mancanza di mezzi e di personale negli uffici.
La “riforma” è solo l’introduzione di un supplemento di burocrazia macchinoso, a serio rischio di manipolazione da parte degli altri poteri della stato, e che smonta un’architettura studiata dai Costituenti per il corretto funzionamento delle nostre istituzioni.
Per questo voteremo NO.

DI Marina Boagno

Ecco perchè no!

Perché NO?

Ancora prima di iniziare ad esaminare le ragioni della nostra scelta di votare NO al prossimo referendum, è importante rispondere a una domanda fondamentale:

SU CHE COSA SI VOTA?

Il punto da tenere ben presente è che si vota non su una legge qualsiasi, ma su UNA MODIFICA ALLA COSTITUZIONE. Cioè, come è già accaduto in passato, siamo chiamati a decidere se il lavoro dei nostri Costituenti, che con grande competenza e senso di responsabilità si accordarono sul testo attuale – anche pensando alla necessità di rompere per sempre con la nefasta esperienza della dittatura fascista – ha necessità di correzioni e modifiche.

Su che cosa esattamente siamo chiamati, come cittadini, a fare la nostra scelta?
Può sembrare una domanda inutile, con una risposta scontata, ma purtroppo non lo è.

La versione più largamente diffusa dai media sul quesito referendario è: REFERENDUM SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE tra Giudici e Pubblici Ministeri. Ebbene, niente di più falso e di più fuorviante.

Nel nostro ordinamento, i magistrati, a seconda dei loro incarichi, si dividono in Pubblici Ministeri (i Procuratori della Repubblica) che svolgono quella che si chiama “funzione inquirente” e giudici, ossia i magistrati che, in base alle prove presentata dall’accusa e dalla difesa, giudicano il caso ed emettono la sentenza. Quindi, ricevuta la notizia di un reato, il magistrato inquirente, che ha a sua disposizione la Polizia Giudiziaria, ha il compito, ove venga indicato un possibile indiziato, di verificare se le prove disponibili sono sufficienti ad avvalorare l’ipotesi di colpevolezza. In effetti non è, in linea di principio, un “accusatore”, ma un magistrato responsabile di verificare se le prove raccolte sono sufficienti a sostenere un’accusa. Se ritiene che lo siano, porta l’indiziato in tribunale, davanti al giudice, che, valutate tutte le prove, comprese ovviamente quelle presentate dalla difesa, emette la sentenza in base alla legge._
Attualmente, quindi, Pubblico Ministero e Giudice svolgono funzioni diverse, benché facciano parte dello stesso corpo della stato, la Magistratura. E qui si palesa il primo punto di debolezza della falsa presentazione della legge in esame.

E’ vero che chi esercita la funzione di Pubblico Ministero può chiedere, per ragioni personali, di passare alla carriera di magistrato giudicante, e viceversa. Ma già OGGI, secondo le leggi vigenti, può farlo UNA SOLA VOLTA nell’intera carriera, e per di più pagando la scelta con l’obbligo di trasferimento. E’ altrettanto vero che nella realtà, il caso è tutt’altro che frequente. Basta sapere che nel 2024 ha interessato solo meno dello 0,5% del totale dei magistrati in attività.

Come si vede, LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE È GIÀ UNA REALTÀ e non necessita di una ulteriore normativa.

Quindi, in base a quali ragioni dovrebbero essere stravolti ben 7 (SETTE) articoli della nostra Costituzione?

Quale potrebbe mai essere il vantaggio per i cittadini?

La nuova normativa riduce la durata dei processi? NO

Garantisce meglio i diritti della difesa? NO

Migliora in qualsiasi modo l’amministrazione della giustizia? NO

Il vero punto importante su cui si basa il nostro NO è che la modifica della Costituzione introduce l’ingerenza della politica, cioè del potere politico, nel potere giudiziario.

Al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica) la Costituzione assegna il compito di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli organi di natura politica, ossia dal governo, QUALUNQUE sia il governo. Introdurre due CSM distinti, affiancati da un NUOVO terzo organo di controllo, non eletto, ma in parte nominato dalla politica, può sembrare un puro tecnicismo, ma in realtà è un passo verso una svolta autoritaria, che stravolge la Costituzione.

L’idea di fondo che guidò il lavoro dei Costituenti fu quella dell’EQUILIBRIO FRA I POTERI DELLO STATO, tra governo, parlamento e magistratura. La modifica rende i PM più soggetti al controllo del potere politico, mira a indebolirne l’indipendenza, a cambiare gli equilibri. In definitiva, a condizionarne le decisioni.

PER QUESTO VOTIAMO NO.
Al di là e al disopra di ogni sottigliezza, di ogni raggiro legale, di ogni racconto pretestuoso, noi sappiamo che votando NO votiamo in difesa della Costituzione, per una Magistraura indipendente da qualunque sia il governo.

Ecco perché NO!


(di Marina Boagno)