Mezza truffa. Prendiamo spunto da questa definizione, proposta da Nicola Gratteri durante una delle numerose trasmissioni televisive in cui, in questi ultimi mesi, è stato chiamato a illustrare i dettagli della “riforma costituzionale” sulla quale saremo chiamati a votare il 22 e 23 marzo, e soprattutto a spiegare le ragioni per cui votare NO.
In particolare, la definizione di Gratteri si riferisce al sistema con il quale, secondo la modifica proposta dal governo, dovrebbero venire in futuro designati i tre organi di governo autonomo della Magistratura, che andrebbero a sostituire l’attuale unico organo di autogoverno destinato a garantire, in base alla stessa Costituzione, l’autonomia del potere giudiziario.
La modifica, approvata senza possibilità di modifiche parlamentari e senza la maggioranza qualificata di 2/3 delle sue camere richiesta dalla Costituzione stessa per superare la richiedibilità della consultazione popolare) si caratterizza anche per il metodo di elezione dei tre organi.
Attualmente, a norma dell’Art. 104 della Costituzione (uno dei ben 7 che verrebbero modificati) al CSM, presieduto dal Presidente della Repubblica, “spettano le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Quanto alla composizione, “ne fanno parte di diritto il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra Professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio”..
Questo, l’attuale dettato costituzionale, vanificato dal testo della riforma, che, per cominciare, all’Art. 104, sancisce la suddivisione fra “magistrati della carriera giudicante” e “magistrati della carriere requirente” e quindi istituisce due distinti CSM, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri. Ma va anche molto oltre, istituendo un’unica ”Alta Corte” a cui è attribuita la “giurisdizione disciplinare”.
In tutto questo, il punto più rilevante, anzi, il classico “dettaglio in cui si nasconde il diavolo”, è che l’attuale metodo della scelta dei membri del del CSM viene sostituito con un sistema teoricamente basato sul sorteggio, e che quindi può essere presentato come imparziale e neutro.
Purtroppo è qui che si viene a configurare quella che Nicola Gratteri non esita a definire una “mezza truffa”, in realtà pericolosamente vicina a potersi prestare, in prospettiva, ad una truffa intera.
Infatti, la nuova norma dispone che i membri “togati”, ossia i rappresentanti dei magistrati, dei nuovi CSM, vengono scelti per sorteggio fra tutti i magistrati in attività, in possesso dei requisiti da definire in una successiva norma di legge, mentre i membri cosiddetti “laici” vengono per metà nominati dal Presidente della Repubblica, e per metà sorteggiati da una lista di soggetti votata dal Parlamento, sempre tenendo presenti i requisiti di professionalità elencati del testo attuale della Costituzione all’Art. 104.
Il punto è che di questo fantomatico “sorteggio” non si sa nulla. Non è difficile capire che il numero dei componenti di questa “lista” scelta – non si sa ancora come – dalla politica è di primaria importanza per garantire l’imparzialità del sorteggio. Mentre i magistrati verranno sorteggiati in un serbatoio di circa 8.000 nomi (senza peraltro la garanzia che escano dall’urna i nomi dei più esperti e preparati), la lista compilata dal parlamento sarà necessariamente ristretta, e con ogni probabilità con ciascun nome sottoposto ad un vaglio politico.
Questo rischio concreto di ingerenza della politica in un organo così delicato come l’Alta Corte, specificamente incaricata, come abbiamo visto, della funzione disciplinare, non può e non deve passare inosservato come se fosse un dettaglio tecnico. Tanto più considerando che, mentre contro un eventuale provvedimento disciplinare del CSM un magistrato, attualmente, può presentare ricorso alla Corte di Cassazione, la nuova normativa esclude questa possibilità. Il ricorso può essere presentato soltanto alla stessa Alta Corte che ha emesso il giudizio, e questa (per quanto mitigata da qualche correttivo cosmetico) è una stortura giuridica probabilmente inesistente in qualunque ordinamento.
Quindi, ciò che viene presentato come un metodo di scelta asettico, imparziale, puramente statistico di designare i componenti di quelli che dovrebbero essere organi di garanzia, si presta in realtà a manovre opache a cui, come sappiamo, la politica è tutt’altro che estranea. Sarebbe un altro mezzo, più o meno sottile, di minacciare l’indipendenza del Potere Giudiziario – che, non dimentichiamolo, è la suprema garanzia del rispetto della legalità per tutti i cittadini – senza che questo costituisca in alcun modo un miglioramento di quelli che sono i reali problemi, e cioè i tempi della giustizia, sia civile, sia penale, allungati a dismisura soprattutto dalla semplice mancanza di mezzi e di personale negli uffici.
La “riforma” è solo l’introduzione di un supplemento di burocrazia macchinoso, a serio rischio di manipolazione da parte degli altri poteri della stato, e che smonta un’architettura studiata dai Costituenti per il corretto funzionamento delle nostre istituzioni.
Per questo voteremo NO.
DI Marina Boagno
